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ESTRATTO di atto

ESTRATTO di atto

ESTRATTO di atto

 25,00

Quando richiedere un Estratto di Stato Civile?

E’ un particolare atto dei registri comunali che certifica le informazioni particolari relative ad un evento di stato civile, quindi nascita, matrimonio, unione civile, morte.

Quali sono le differenze fra certificato di stato civile ed estratto di stato civile?

Nell’estratto vengono indicati:

  • estratto di nascita:cognome, nome, luogo, data di nascita, oltre alle relative annotazioni. Specificare in fase di conferma ordine se si desidera l’indicazione dei genitori.

  • estratto per riassunto atto di matrimonio: nomi e cognomi, date e luoghi di nascita degli sposi, oltre alle relative annotazioni

  • estratto di morte: la data, il luogo, l’ora del decesso e lo stato civile della persona deceduta (nubile, celibe, coniugata/o, vedova/o, stato libero), oltre alle relative annotazioni.

Come risultano le annotazioni?

Sono datate e sottoscritte dall’ufficiale dello stato civile. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti sono riportate su quelli trascritti a cura dell’ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi risultano di seguito all’atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.

Se si desidera un estratto di nascita cosa si deve indicare nel campo “Luogo di Nascita”?

Il luogo di nascita di una persona corrisponde al Comune in cui è stata registrata la nascita. A partire dal 1997 la legge ha dato la possibilità che i genitori dichiarino la nascita del figlio nel loro Comune di residenza. In questo solo caso il luogo di nascita da indicare è quindi quello valido per la richiesta, ossia il Comune di residenza dei genitori al momento della nascita.

Certificato Contestuale

Consegna in circa 8 giorni lavorativi

I tempi variano in base al Comune che rilascia il certificato, alcuni anche in 24 ore mentre altri in 20 gg. lavorativi.

Il cliente sarà costantemente informato circa le fasi di elaborazione dell’ordine.

Assistenza e consulenza sempre disponibili e gratuite.

Invio per email

€ 0

Il certificato viene inviato in formato digitale (pdf)

Invio con Posta raccomandata

€14,00

Il documento viene inviato in formato cartaceo, consegna entro 10 gg.lavorativi (dal ricevimento del certificato dal Comune)

Dati Personali

i dati forniti in ogni fase dell'ordine vengono gestiti nel rispetto della privacy.

Pagamento

con carta di credito (anche prepagata o PostePay) oppure con Bonifico bancario

Esenzione da marca da bollo

I certificati di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte, unione civile, convivenza) sono SEMPRE esenti dal pagamento dell'imposta di bollo ex Art. 7 comma 5°, L. 405 1990

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Quando richiedere un Estratto di Stato Civile?

E’ un particolare atto dei registri comunali che certifica le informazioni particolari relative ad un evento di stato civile, quindi nascita, matrimonio, unione civile, morte.

Quali sono le differenze fra certificato di stato civile ed estratto di stato civile?

Nell’estratto vengono indicati:

  • estratto di nascita:cognome, nome, luogo, data di nascita, oltre alle relative annotazioni. Specificare in fase di conferma ordine se si desidera l’indicazione dei genitori.

  • estratto per riassunto atto di matrimonio: nomi e cognomi, date e luoghi di nascita degli sposi, oltre alle relative annotazioni

  • estratto di morte: la data, il luogo, l’ora del decesso e lo stato civile della persona deceduta (nubile, celibe, coniugata/o, vedova/o, stato libero), oltre alle relative annotazioni.

Come risultano le annotazioni?

Sono datate e sottoscritte dall’ufficiale dello stato civile. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti sono riportate su quelli trascritti a cura dell’ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi risultano di seguito all’atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.

Se si desidera un estratto di nascita cosa si deve indicare nel campo “Luogo di Nascita”?

Il luogo di nascita di una persona corrisponde al Comune in cui è stata registrata la nascita. A partire dal 1997 la legge ha dato la possibilità che i genitori dichiarino la nascita del figlio nel loro Comune di residenza. In questo solo caso il luogo di nascita da indicare è quindi quello valido per la richiesta, ossia il Comune di residenza dei genitori al momento della nascita.

Certificato Contestuale

Consegna in circa 8 giorni lavorativi

I tempi variano in base al Comune che rilascia il certificato, alcuni anche in 24 ore mentre altri in 20 gg. lavorativi.

Il cliente sarà costantemente informato circa le fasi di elaborazione dell’ordine.

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Il documento viene inviato in formato cartaceo, consegna entro 10 gg.lavorativi (dal ricevimento del certificato dal Comune)

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Richiesta ESTRATTO di stato civile

Il certificato può essere richiesto per TUTTI i Comuni italiani, compilando il modulo in basso.

Il servizio non è disponibile per il solo Comune di Roma.

Richiedi il certificato per
Di quale atto di stato civile richiedi un estratto?
Desideri che l'estratto riporti anche le annotazioni?
Dati del soggetto per cui si richiede il certificato

indicare sia il codice fiscale che i dati anagrafici, nel caso si conoscano

in lettere maiuscole

Dati Anagrafici
Certificato digitale oppure cartaceo?

Il certificato online può essere inviato alla casella di posta (senza costi aggiuntivi) oppure con posta raccomandata (la consegna avviene in circa 10 gg. lavorativi da quando il Comune ci invia il documento). Si ricorda che il certificato digitale (inviato per email) ha stesso valore legale del certificato cartaceo (inviato per posta raccomandata).

Il costo verrà calcolato sulla base delle tariffe postali relative al peso ed alla destinazione della busta raccomandata. Il pagamento dell'importo risultante sarà eseguito dal Cliente (con modalità a scelta fra carta di credito o bonifico bancario) solo dopo che abbiamo ricevuto dal Comune l'avviso di certificato pronto per l'invio.

Costo del servizio Certificato  25,00
Servizi aggiuntivi
TOTALE

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Desideri che l'estratto riporti anche le annotazioni?
Dati del soggetto per cui si richiede il certificato

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Dati Anagrafici
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Il certificato online può essere inviato alla casella di posta (senza costi aggiuntivi) oppure con posta raccomandata (la consegna avviene in circa 10 gg. lavorativi da quando il Comune ci invia il documento). Si ricorda che il certificato digitale (inviato per email) ha stesso valore legale del certificato cartaceo (inviato per posta raccomandata).

Il costo verrà calcolato sulla base delle tariffe postali relative al peso ed alla destinazione della busta raccomandata. Il pagamento dell'importo risultante sarà eseguito dal Cliente (con modalità a scelta fra carta di credito o bonifico bancario) solo dopo che abbiamo ricevuto dal Comune l'avviso di certificato pronto per l'invio.

Costo del servizio Certificato  25,00
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TOTALE

ANNOTAZIONI in ESTRATTI di atti di stato civile

Annotazione a margine dell’atto di nascita

a) i provvedimenti di adozione e di revoca;
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell’affiliazione;
c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;
e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l’esistenza del matrimonio;
g) le sentenze che pronunciano la nullità , lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell’articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l’annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;
i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l’acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;
j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell’articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati;
l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l’annotazione, e le relative sentenze di rigetto;
m) le sentenze che pronunciano la nullità o l’annullamento dell’atto di riconoscimento;
n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni; (l’istituto della legittimazione è stato abrogato dalla L. 219/2012)
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;
p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l’atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l’intestatario dell’atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;
r) gli estremi degli atti di morte;
s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l’atto già iscritto o trascritto nei registri.

Annotazione a margine dell’atto di matrimonio

a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell’avvenuta trascrizione dell’atto di matrimonio da lui celebrato;
b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all’articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all’articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce;
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell’autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l’omologazione di quella consensuale;
e) delle sentenze con le quali si pronuncia l’annullamento della trascrizione dell’atto di matrimonio;
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l’esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
i) dei provvedimenti di rettificazione;

l) del rilascio del libretto di famiglia internazionale.

Annotazione a margine dell’atto di morte

Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad essi relativi e l’intervenuto riconoscimento o la legittimazione del defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonché le sentenze che, ai sensi dell’articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

esenzione marca da bollo