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La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l’ordinamento giuridico dell’Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. Può essere acquisita per diversi motivi stabiliti dalla legge nazionale.
I cittadini di altri stati membri dell’Unione europea per richiedere un certificato di residenza devono PRIMA risultare residenti in Italia. Devono quindi essere già iscritti all’anagrafe del loro Comune, avendo ottenuto il riconoscimento del diritto di soggiorno in uno degli Stati membri diverso da quello di cittadinanza.
Gli stranieri, ossia le persone che non siano cittadini U.E., per richiedere un certificato di residenza devono PRIMA risultare residenti in Italia. Devono quindi essere già iscritti all’anagrafe del loro Comune, avendo ottenuto il riconoscimento del diritto di iscrizione perché provvisti di permesso di soggiorno oppure passaporto.
La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l’ordinamento giuridico dell’Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. Può essere acquisita per diversi motivi stabiliti dalla legge nazionale.
I cittadini di altri stati membri dell’Unione europea per richiedere un certificato di residenza devono PRIMA risultare residenti in Italia. Devono quindi essere già iscritti all’anagrafe del loro Comune, avendo ottenuto il riconoscimento del diritto di soggiorno in uno degli Stati membri diverso da quello di cittadinanza.
Gli stranieri, ossia le persone che non siano cittadini U.E., per richiedere un certificato di residenza devono PRIMA risultare residenti in Italia. Devono quindi essere già iscritti all’anagrafe del loro Comune, avendo ottenuto il riconoscimento del diritto di iscrizione perché provvisti di permesso di soggiorno oppure passaporto.
Via Pienza 43 - 50142 Firenze
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All’annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio provvede l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o all’annotazione dell’atto di riconoscimento, quando questo è successivo al matrimonio, se ha notizia dell’esistenza di figli legittimati per effetto di detto matrimonio e dell’avvenuto riconoscimento.
All’annotazione della legittimazione per provvedimento del giudice, si provvede a richiesta del procuratore della Repubblica o di chiunque vi abbia interesse.
Le annotazioni possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.
Nel processo verbale di richiesta di pubblicazione di matrimonio deve essere annotato l’atto di opposizione. Nello stesso verbale si deve altresì annotare il decreto che rigetta od accoglie l’opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio. L’ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi ai fini dell’annotazione sugli atti di nascita. L’ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto l’avviso provvede per le relative annotazioni.
Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad essi relativi e l’intervenuto riconoscimento o la legittimazione del defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonché le sentenze che, ai sensi dell’articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
Negli atti di cittadinanza si annotano le rettifiche relative ad eventuali errori riscontrati nell’atto di cittadinanza e a seguito di una sentenza del Tribunale e gli annullamenti degli atti di cittadinanza a seguito di una sentenza del Tribunale.