Servizi online di Anagrafe e Stato Civile

Servizi online di Anagrafe e Stato Civile

ESTRATTO di NASCITA

 30,00

per la richiesta del certificato compilare il modulo in basso

l’estratto viene richiesto al Comune sempre completo di annotazioni

TEMPI di EVASIONE del servizio di richiesta certificato

entro circa 10 giorni lavorativi.

Servizi esclusivi inclusi

Il cliente sarà subito informato circa i tempi previsti per lo specifico Comune e costantemente aggiornato circa le fasi di elaborazione dell'ordine. Assistenza e consulenza sempre disponibili e gratuite.

ANNOTAZIONI

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Dati Personali

i dati forniti in ogni fase dell'ordine vengono gestiti nel rispetto della privacy.

Pagamento

con carta di credito (anche prepagata o PostePay) oppure con Bonifico bancario

Esenzione da marca da bollo

I certificati di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte, unione civile, convivenza) sono SEMPRE esenti dal pagamento dell'imposta di bollo ex Art. 7 comma 5°, L. 405 1990

Per quali soggetti è possibile richiedere un certificato anagrafico?

Cittadino Italiano

La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l’ordinamento giuridico dell’Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. Può essere acquisita per diversi motivi stabiliti dalla legge nazionale.

Cittadino Europeo

I cittadini di altri stati membri dell’Unione europea per richiedere un certificato di residenza devono PRIMA risultare residenti in Italia. Devono quindi essere già iscritti all’anagrafe del loro Comune, avendo ottenuto il riconoscimento del diritto di soggiorno in uno degli Stati membri diverso da quello di cittadinanza.

Straniero Extracomunitario

Gli stranieri, ossia le persone che non siano cittadini U.E., per richiedere un certificato di residenza devono PRIMA risultare residenti in Italia. Devono quindi essere già iscritti all’anagrafe del loro Comune, avendo ottenuto il riconoscimento del diritto di iscrizione perché provvisti di permesso di soggiorno oppure passaporto.

L’estratto di nascita è un documento dei registri comunali che si estrae dal relativo atto di stato civile e ne certifica le informazioni particolari.

Quali sono le differenze fra certificato di nascita ed estratto di atto di nascita?

Nell’estratto vengono riportate anche le annotazioni a margine del relativo atto di nascita.

Dove è registrato l’atto di nascita?

Nei Registri di nascita che si dividono in due parti:

    • nella serie A, parte prima, si trovano le normali dichiarazioni di nascita e, nella parte seconda, gli atti di nascita ricevuti dai comuni in cui la nascita ha avuto luogo occasionalmente.

    • nella serie B, parte prima, sono trascritte le dichiarazioni tardive di nascita, ovvero dopo 10 giorni, e, nella parte seconda, i processi verbali relativi a bambini ritrovati, gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima, i decreti di adozione e legittimazione, le aggiunte di cognome.

Come sono le annotazioni riportate nell’estratto di nascita?

Sono datate e sottoscritte dall’ufficiale dello stato civile. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti sono riportate su quelli trascritti a cura dell’ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi risultano di seguito all’atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.

L’estratto di nascita riporta l’ora della nascita?

Dipende dal Comune ma in genere è consigliabile richiedere la copia integrale dell’atto di nascita.

Quali sono le annotazioni a margine dell’atto di nascita?

Cliccare sul collegamento a destra della pagina.

L’estratto di nascita è un documento dei registri comunali che si estrae dal relativo atto di stato civile e ne certifica le informazioni particolari.

Quali sono le differenze fra certificato di nascita ed estratto di atto di nascita?

Nell’estratto vengono riportate anche le annotazioni a margine del relativo atto di nascita.

Dove è registrato l’atto di nascita?

Nei Registri di nascita che si dividono in due parti:

    • nella serie A, parte prima, si trovano le normali dichiarazioni di nascita e, nella parte seconda, gli atti di nascita ricevuti dai comuni in cui la nascita ha avuto luogo occasionalmente.

    • nella serie B, parte prima, sono trascritte le dichiarazioni tardive di nascita, ovvero dopo 10 giorni, e, nella parte seconda, i processi verbali relativi a bambini ritrovati, gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima, i decreti di adozione e legittimazione, le aggiunte di cognome.

Come sono le annotazioni riportate nell’estratto di nascita?

Sono datate e sottoscritte dall’ufficiale dello stato civile. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti sono riportate su quelli trascritti a cura dell’ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi risultano di seguito all’atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.

L’estratto di nascita riporta l’ora della nascita?

Dipende dal Comune ma in genere è consigliabile richiedere la copia integrale dell’atto di nascita.

Quali sono le annotazioni a margine dell’atto di nascita?

Cliccare sul collegamento a destra della pagina.

Per quali soggetti è possibile richiedere un certificato anagrafico?

Cittadino Italiano

La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l’ordinamento giuridico dell’Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. Può essere acquisita per diversi motivi stabiliti dalla legge nazionale.

Cittadino Europeo

I cittadini di altri stati membri dell’Unione europea per richiedere un certificato di residenza devono PRIMA risultare residenti in Italia. Devono quindi essere già iscritti all’anagrafe del loro Comune, avendo ottenuto il riconoscimento del diritto di soggiorno in uno degli Stati membri diverso da quello di cittadinanza.

Straniero Extracomunitario

Gli stranieri, ossia le persone che non siano cittadini U.E., per richiedere un certificato di residenza devono PRIMA risultare residenti in Italia. Devono quindi essere già iscritti all’anagrafe del loro Comune, avendo ottenuto il riconoscimento del diritto di iscrizione perché provvisti di permesso di soggiorno oppure passaporto.

ANNOTAZIONI da atto di nascita

A margine dell’atto di nascita

  • Annotazione della costituzione unione civile tra persone dello stesso sesso su atti di nascita

  • Annotazione di scioglimento dinanzi all’Ufficiale stato civile su atto di nascita

  • Annotazione di scioglimento mediante negoziazione assistita su atto di nascita

  • Annotazione di costituzione per rettificazione di sesso su atti di nascita

  • Annotazione di cambiamento di cognome su atti di nascita

  • Annotazione di adozione (artt. 25 e segg. L. 184/83)

  • Annotazione di adozione (art. 35 L. 184/83 sost. art. 3 L. 76/1998)

  • Annotazione di adozione (artt. 44 e segg. L. 184/83)

  • Annotazione di adozione (artt. 291 e segg. c.c.) –

  • Annotazione di revoca dell’adozione –

  • Annotazione di revoca (o dichiarazione di estinzione) dell’affiliazione

  • Annotazione di apertura (o chiusura) di tutela

  • Annotazione di nomina di tutore (o di curatore) provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione (o di inabilitazione)

  • Annotazione di revoca di nomina del tutore (o curatore) provvisorio

  • Annotazione di interdizione (o di inabilitazione)

  • Annotazione di revoca dell’interdizione (o dell’inabilitazione)

  • Annotazione di matrimonio

  • Annotazione di sentenza di esistenza di matrimonio

  • Annotazione di sentenza che pronuncia la nullità del matrimonio

  • Annotazione di sentenza che pronuncia lo scioglimento operato all’estero del matrimonio riconosciuto nello Stato

  • Annotazione di sentenza della Corte di Appello che rende efficace la sentenza dell’autorità ecclesiastica che ha pronunciato la nullità del matrimonio

  • Annotazione di sentenza di annullamento della trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato dinanzi ad un Ministro del Culto

  • Annotazione di sentenza che pronuncia lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio

  • Annotazione di scioglimento/cessazione del matrimonio mediante convenzione di negoziazione assistita (su atto di nascita)

  • Annotazione di scioglimento/cessazione del matrimonio mediante accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile (su atto di nascita)

  • Annotazione di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio ai sensi della Legge 14-4-1982, n. 164, art. 4

  • Annotazione di acquisto, perdita, rinuncia o riacquisto della cittadinanza italiana

  • Annotazione di dichiarazione resa per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto, il riconoscimento o la rinuncia della cittadinanza

  • Annotazione del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana riconosciuto a donna che ne era stata privata, successivamente al I° gennaio 1948 e prima dell’entrata in vigore della Legge 19 maggio 1975, n. 151, per effetto di matrimonio con uno straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito (sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 16-4-1975 e circolare del Ministero dell’Interno n. K.60.1/5 dell’8 gennaio 2001)

  • Annotazione dell’esito dell’accertamento relativo al riacquisto della cittadinanza italiana

  • Annotazione dell’attestazione relativa all’acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana

  • Annotazione di dichiarazione di morte presunta

  • Annotazione di dichiarazione di esistenza

  • Annotazione di dichiarazione di accertamento di morte, già dichiarata presunta

  • Annotazione di rettificazione di attribuzione di sesso

  • Annotazione di riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio per dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile

  • Annotazione di riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio per dichiarazione resa in un atto pubblico o in un testamento

  • Annotazione dell’assenso prestato da persona ultraquattordicenne successivamente al riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio

  • Annotazione di scelta del cognome da parte di figlio maggiorenne di ignoti a seguito di riconoscimento di uno o di entrambi i genitori

  • Annotazione di scelta del cognome da parte di figlio maggiorenne, già riconosciuto dalla madre e successivamente riconosciuto anche dal padre, o nei cui confronti è stata accertata giudizialmente anche la paternità naturale

  • Annotazione del provvedimento del tribunale per il cognome del riconosciuto, nel caso di riconoscimento paterno di figlio minore, effettuato dopo quello materno

  • Annotazione del decreto del Tribunale con il quale viene riconosciuto il diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuito

  • Annotazione di dichiarazione di nullità del riconoscimento

  • Annotazione di dichiarazione giudiziale di filiazione fuori del matrimonio

  • Annotazione di rigetto dell’impugnazione di riconoscimento

  • Annotazione di accoglimento dell’impugnazione di riconoscimento

  • Annotazione di dichiarazione di filiazione nel matrimonio, disposta in virtù di sentenza

  • Annotazione di disconoscimento o di contestazione di filiazione nel matrimonio

  • Annotazione di cambiamento o modifica di cognome o di nome, o di entrambi

  • Annotazione di cambiamento o modifica di cognome o di nome, o di entrambi, relativi al padre o alla madre

  • Annotazione di scelta del cognome da parte di figlio maggiorenne a seguito di provvedimento di cambiamento o di modifica del cognome del genitore

  • Annotazione di cambiamento o modifica di cognome o di nome, o di entrambi, relativi al coniuge

  • Annotazione di revoca del provvedimento che autorizza il cambiamento o l’aggiunta di cognome o di nome, o di entrambi

  • Annotazione di sentenza relativa all’uso di un pseudonimo

  • Annotazione di morte

  • Annotazione del nome o dei nomi da riportare negli estratti e nei certificati

All’annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio provvede l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o all’annotazione dell’atto di riconoscimento, quando questo è successivo al matrimonio, se ha notizia dell’esistenza di figli legittimati per effetto di detto matrimonio e dell’avvenuto riconoscimento.

All’annotazione della legittimazione per provvedimento del giudice, si provvede a richiesta del procuratore della Repubblica o di chiunque vi abbia interesse.

Le annotazioni possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.

esenzione marca da bollo